Col termine “pubblicazione di matrimonio” si intende il procedimento con il quale l’Ufficiale dello Stato Civile accerta l’inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, “pubblicizzando” l’intenzione degli sposi con la pubblicazione all’albo pretorio online. In questo modo chi ne ha interesse ed è a conoscenza di fatti che possano impedire il matrimonio può opporsi alla celebrazione.
Le “pubblicazioni di matrimonio” sono necessarie sia per celebrare le nozze con rito civile che quelle con rito religioso.
Non devono essere effettuate le pubblicazioni di matrimonio solo nel caso in cui i futuri sposi siano stranieri e non residenti in Italia.
Le pubblicazioni di matrimonio restano pubblicate all’albo pretorio online del Comune di residenza 8 giorni consecutivi.
Si può contrarre matrimonio il quarto giorno dalla data di eseguite pubblicazioni fino a 180 gg. dalla stessa data.
L’ufficio di stato civile provvederà a recuperare tutti documenti necessari, eccetto i seguenti:
- in caso di matrimonio religioso, la richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro del Culto (tranne che per i seguenti culti: Chiesa valdese, Comunità israelitica, Chiesa cristiana avventista del settimo giorno, Assemblea di Dio in Italia, U.C.E.B.I., C.E.L.I.);
- in caso di sposo e/o sposa stranieri residenti in Italia, la dichiarazione del Consolato o Ambasciata del Paese di origine che nulla osta al matrimonio e contenente specificati in modo chiaro: cognome e nome, luogo e data di nascita, paternità e maternità, stato civile, residenza, cittadinanza;
- in caso di parentela o affinità tra i futuri sposi, il decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio;
- decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione in caso di gravi e comprovati motivi;
- in caso di sposo e/o sposa minori, il decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore d’età.
Questi documenti devono essere presentati dagli sposi in sede di richiesta di pubblicazione.
Il certificato di eseguite pubblicazioni/nulla osta al matrimonio religioso valido agli effetti civili può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo all’avvenuta esposizione.
Nel caso in cui un/i nubendo/i sia di cittadinanza straniera, per il prosieguo del procedimento è indispensabile la presentazione di nulla-Osta al matrimonio rilasciato ai sensi dell’art. 116 del Codice Civile – completo delle generalità dei genitori – oppure in alternativa, certificato di capacità matrimoniale redatto su modulo plurilingue, previsto per gli Stati aderenti alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 (In caso di nubendo/i straniero/i)” e passaporto, qualora non in possesso di carta d’identità.
Tali documenti dovranno essere esibiti in originale il giorno delle pubblicazioni ed il nulla osta o certificato verrà trattenuto come allegato alle pubblicazioni di matrimonio.