Sportello Unico Digitale - Comune di Perosa Argentina

Richiedere una pubblicazione di matrimonio

Col termine “pubblicazione di matrimonio” si intende il procedimento con il quale l’Ufficiale dello Stato Civile accerta l’inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, “pubblicizzando” l’intenzione degli sposi con la pubblicazione all’albo pretorio online. In questo modo chi ne ha interesse ed è a conoscenza di fatti che possano impedire il matrimonio può opporsi alla celebrazione.

Le “pubblicazioni di matrimonio” sono necessarie sia per celebrare le nozze con rito civile che quelle con rito religioso.

Non devono essere effettuate le pubblicazioni di matrimonio solo nel caso in cui i futuri sposi siano stranieri e non residenti in Italia.

Le pubblicazioni di matrimonio restano pubblicate all’albo pretorio online del Comune di residenza 8 giorni consecutivi.

Si può contrarre matrimonio il quarto giorno dalla data di eseguite pubblicazioni fino a 180 gg. dalla stessa data.

L’ufficio di stato civile provvederà a recuperare tutti documenti necessari, eccetto i seguenti:

  • in caso di matrimonio religioso, la richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro del Culto (tranne che per i seguenti culti: Chiesa valdese, Comunità israelitica, Chiesa cristiana avventista del settimo giorno, Assemblea di Dio in Italia, U.C.E.B.I., C.E.L.I.);
  • in caso di sposo e/o sposa stranieri residenti in Italia, la dichiarazione del Consolato o Ambasciata del Paese di origine che nulla osta al matrimonio e contenente specificati in modo chiaro: cognome e nome, luogo e data di nascita, paternità e maternità, stato civile, residenza, cittadinanza;
  • in caso di parentela o affinità tra i futuri sposi, il decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio;
  • decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione in caso di gravi e comprovati motivi;
  • in caso di sposo e/o sposa minori, il decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore d’età.

Questi documenti devono essere presentati dagli sposi in sede di richiesta di pubblicazione.

Il certificato di eseguite pubblicazioni/nulla osta al matrimonio religioso valido agli effetti civili può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo all’avvenuta esposizione.

Nel caso in cui un/i nubendo/i sia di cittadinanza straniera, per il prosieguo del procedimento è indispensabile la presentazione di nulla-Osta al matrimonio rilasciato ai sensi dell’art. 116 del Codice Civile – completo delle generalità dei genitori – oppure in alternativa, certificato di capacità matrimoniale redatto su modulo plurilingue, previsto per gli Stati aderenti alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 (In caso di nubendo/i straniero/i)” e passaporto, qualora non in possesso di carta d’identità.

Tali documenti dovranno essere esibiti in originale il giorno delle pubblicazioni ed il nulla osta o certificato verrà trattenuto come allegato alle pubblicazioni di matrimonio.

Attività e modelli

Informazioni

Chi può presentare l’istanza

La richiesta della pubblicazione deve essere inoltrata:

  • o da entrambi gli sposi presentandosi personalmente
  • o da persona che ha ricevuto l’incarico con procura speciale dagli sposi presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune in cui uno degli sposi ha la residenza.

A chi deve essere presentata

La richiesta deve essere presentata all’ufficio Stato Civile del Comune.

Come deve essere presentata

E’ necessario prendere appuntamento con l’Ufficio per fissare il giorno in cui verranno richieste le pubblicazioni.

L’appuntamento può essere richiesto presso l’ufficio di Stato civile dalla persona interessata o da un incaricato a conoscenza dei dati anagrafici dei futuri sposi almeno due mesi prima dalla data prevista per le nozze.

Nel giorno fissato dovranno presentarsi i futuri sposi, o persona munita di speciale procura per rappresentarli, con un documento d’identità valido.

I requisiti necessari ed essenziali sono i seguenti:

  • essere maggiorenne;
  • almeno uno dei due futuri sposi deve essere residente nel Comune;
  • essere capace di intendere e di volere;

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • Una marca da bollo da euro 16,00 se i nubendi entrambi residenti nel comune in questione;
  • Due marche da bollo da 16,00 se i nubendi sono residenti in comuni diversi.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
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L'ufficio responsabile del procedimento è: Ufficio Demografici
Ultima modifica: 26 Febbraio 2024 alle 14:35

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