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Riordino disposizioni attività di installazione impianti interni agli edifici

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 290, del 13 dicembre 2022, il Decreto 29 settembre 2022, n. 192 del Ministero dello sviluppo economico “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.

Il decreto apporta alcune modifiche al decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 finalizzate alla definizione delle modalità attuative degli obblighi di infrastrutturazione digitale all’interno degli edifici, con impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultra larga di cui all’articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici”.

Viene pertanto modificato l’articolo 1 e l’articolo 2, del DM 37/2008, aggiungendo gli impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultra larga nell’ambito di applicazione e nelle tipologie di impianti contemplati nel suddetto DM.

Viene altresì inserito l’art. 5-bis dove viene disposto che il tecnico abilitato per gli “impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti” è responsabile dell’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall’articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Lo stesso tecnico a fine lavori deve rilasciare una dichiarazione di conformità dell’impianto necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata di agibilità (SCA).

A carico del SUE, oltre a verificare l’ottemperanza delle suddette procedure, si ricorda che dovrà, entro novanta giorni dalla ricezione della segnalazione certificata di cui al all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI).

Il decreto entrerà in vigore il prossimo 28 dicembre 2022.

Testo Decreto.

Ultima modifica: 16 Dicembre 2022 alle 10:30

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